Statuto dell’Associazione Filatelica Numismatica “La Lanterna”
L’Associazione Filatelico Numismatica “LA LANTERNA”, costituita a Genova con atto notarile registrato all’Ufficio del Registro di Genova il 15.12.1982 col numero 21023, si è dato il seguente nuovo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 27.3.2011 ed entrato immediatamente in vigore:
L’Associazione Filatelico Numismatica “La Lanterna” riunisce cultori e collezionisti di filatelia, numismatica e di alti settori del collezionismo; ha lo scopo di favorire le relazioni fra i suoi aderenti, e fornire loro l’assistenza necessaria per iniziare una collezione, svilupparla e montarla per partecipare ad esposizioni a concorso, promuovendo anche incontri periodici di scambio, mostre filateliche e numismatiche, convegni, riunioni e conferenze culturali.
L’Associazione può provvedere alla pubblicazione di studi, monografie, libri e riviste attinenti la filatelia, la numismatica ed il collezionismo in generale. Si propone inoltre di propagandare la filatelia e la numismatica fra i giovani, per favorire il loro interessamento a queste attività ricreative e culturali. Le modalità, le collaborazioni ed i tempi di realizzazione sono demandati al Consiglio Direttivo. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Possono far parte dell’associazione i collezionisti, gli studiosi ed appassionati di filatelia, di numismatica, e di altri settori del collezionismo. Possono aderire anche enti, associazioni e circoli che si occupano di collezionismo.
La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni od espulsione.
I soci si distinguono in:
- ONORARI: sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea per particolari benemerenze acquisite nella letteratura, giornalismo, editoria e in qualsiasi altra forma di propaganda a favore dell’Associazione, della filatelia o della numismatica in generale e sono esentati dal pagamento della quota sociale.
- ORDINARI: sono i soci in regola con il pagamento della quota annuale, che è uguale per tutti. Dette quote non sono trasmissibili.
- COLLETTIVI: sono enti, associazioni culturali e ricreative, gruppi aziendali e circoliche aderiscono collettivamente all’Associazione e che possono usufruire di un regime speciale di tesseramento. Gli associati dei suddetti sodalizi non potranno ricoprire cariche sociali, salvo che non siano iscritti da almeno un anno anche alla nostra Associazione. Essi godranno degli stessi diritti-doveri degli altri soci, salvo il diritto al voto che sarà uno soltanto per sodalizio. Le forme e le modalità di ammissione sono di competenza del Consiglio Direttivo.
- ESTERNI O CORRISPONDENTI: sono i soci residenti fuori della Liguria, che pagano una quota ridotta al cinquanta per cento.
- GIOVANILI: sono soci che godono della gratuità della quota sociale finché non superano i 18 anni d’età.
L’accettazione delle domande di ammissione è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale decide in modo insindacabile.
I soci dovranno versare all’Associazione una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo le eccezioni già viste e dovranno tenere un comportamento corretto e leale nei confronti degli altri soci e invitati.
Le riunioni di scambio sono regolamentate dal Consiglio Direttivo.
Sono alcuni mobili e attrezzature, la biblioteca sociale, il fondo di cartoline edite in eccesso in occasione di passate manifestazioni e alcune medaglie avanzate per lo stesso motivo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- Quote annuali degli Associati
- Eventuali regalie di enti o di privati
- Eventuali residui attivi della gestione sociale
I beni dell’Associazione sono amministrati dal Consiglio Direttivo, con obbligo di rendiconto economico e finanziario annuale in sede di Assemblea ordinaria o in caso di cessazione del mandato.
Per nessun motivo potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
Dovrà essere deliberata da un’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci in regola col pagamento della quota annuale.
Per la sua validità, a tale Assemblea dovranno intervenire di persona o per delega almeno due terzi dei Soci. Lo scioglimento potrà essere deciso con l’approvazione di almeno tre quarti dei presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, e dispone che gli eventuali residui attivi vengano devoluti a fini di pubblica utilità, conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.
La qualifica di socio comporta l’incondizionata accettazione del presente Statuto.
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea ordinaria e straordinaria
- Il Consiglio Direttivo
- I Probiviri
- I Revisori dei Conti
Le cariche sociali sono a titolo gratuito, hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.
L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e si riunisce nel luogo ritenuto più idoneo dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno con esposizione di apposito avviso in sede, almeno dieci giorni prima della data di riunione; la convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo di convocazione e l’ora.
L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci presenti o rappresentati per delega, in regola con la quota sociale.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei soci o, in seconda convocazione, un’ora dopo la prima con qualsiasi numero di soci.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza della metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega e sono vincolanti per tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria dei soci:
- esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario annuale
- procede alle elezioni dei soci alle cariche
- nomina i soci onorari
- provvede su ogni altra materia che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e controfirmata almeno un terzo dei soci in regola con la quota sociale; può essere convocata inoltre dal Consiglio Direttivo stesso ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
L’Assemblea straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima della data di riunione con esposizione di apposito avviso in sede. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione.
Non è ammessa la discussione di argomenti non compresi nell’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria è costituita dai soci presenti o rappresentati per delega, in regola con la quota sociale, che costituiscano almeno due terzi degli iscritti. Le delibere relative sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.
Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, l’Assemblea verrà riconvocata in seconda istanza un’ora dopo, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria dei soci decide:
- sulle modifiche al presente statuto
- sullo scioglimento dell’Associazione, liquidazione e relativi provvedimenti
- su ogni altra materia non di competenza dell’Assemblea ordinaria.
Le Assemblee dei soci sono presiedute da un socio nominato dall’Assemblea stessa. L’Assemblea in caso di elezioni nominerà anche due scrutatori fra i soci presenti, e in ogni caso un segretario che redigerà il verbale relativo. Detto verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, oltre che dal socio verbalizzante.
Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto.
Ogni socio in regola con la quota sociale può farsi rappresentare alle assemblee previo rilascio di delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci.
Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni ed è composto da cinque soci eletti dall’Assemblea. Esso assegna nel suo seno le seguenti cariche sociali:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione.
In caso di contrazione del numero dei soci sotto le cento unità, l’Assemblea Ordinaria potrà ridurre il Consiglio Direttivo a tre membri, concentrando nella stessa persona due delle tre cariche sociali diverse da quella di Presidente.
Alle riunioni è invitato a partecipare in veste di consulente, chi ha coperto in passato la carica di Presidente.
Sono esclusi dalle cariche sociali i soci con meno di un anno d’anzianità d’iscrizione.
I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre volte consecutive alle riunioni.
Il Consiglio Direttivo deve:
- convocare le Assemblee dei soci
- eseguire i deliberati delle Assemblee
- autorizzare le spese che esulano dall’ordinaria gestione
- nominare i delegati preposti alle attività dell’Associazione
- fissare la quota associativa per l’anno successivo, che dovrà essere versata entro gennaio di ogni anno
- sollecitare i soci morosi a versare la quota annuale, avvertendoli che in mancanza di rinnovo entro fine Marzo saranno considerati decaduti
- autorizzare eventuali azioni legali sia attive che passive
- realizzare i fini indicati nell’Articolo 2 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato senza alcuna particolare formalità dal Presidente o da un Consigliere quando sia necessario e quando lo richieda il presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sotto la direzione del Presidente, o in mancanza del Vicepresidente. Di ogni riunione il Segretario o chi per esso redige apposito verbale.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri (due membri in caso di Consiglio Direttivo di tre membri). A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere in caso di dimissioni deve continuare nell’esercizio delle sue funzioni per non oltre un mese, fino alla nomina del suo successore.
I Consiglieri dimissionari o deceduti sono sostituiti per surrogazione dal socio non eletto che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. Se del caso, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova assegnazione delle cariche nel proprio seno.
Il rendiconto annuale è sottoposto al controllo di due Revisori dei Conti eletti dall’Assemblea ordinaria nell’ambito degli associati. In caso di dimissioni o d’impedimento permanente subentra nell’incarico il primo dei non eletti.
Sono eletti in numero di due dall’Assemblea ordinaria tra i soci di specchiata moralità. In caso di dimissioni o d’impedimento permanente subentra nell’incarico il primo dei non eletti.
Nell’eventualità di controversie fra i soci, i probiviri decidono, anche disgiuntamente, con effetto immediato e inappellabile. Inoltre, su segnalazione del Consiglio Direttivo, decidono eventuali sanzioni disciplinari a carico dei soci.
I Probiviri agiscono di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per richiesta delle parti.
Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa espresso rinvio allo Statuto della Federazione fra le Società Filateliche Italiane cui l’Associazione è affiliata, nonché alle norme in materia associativa dettate dal Codice Civile, e alla Legge quadro sulle associazioni senza fini di lucro.